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Diritto all'oblio e diffamazione online: i 3 errori da non fare

Domenica 08 Ottobre 2017
autore: Avv. Rocco Gianluca Massa
Diritto all'oblio e diffamazione online: i 3 errori da non fare
Sebbene di diritto all'oblio e di diffamazione online si parli quotidianamente, rimettendo il buon esito di un percorso (giudiziario e non) di salvaguardia dei propri dati in Rete a fattori e circostanze di natura il più delle volte oggettiva, è anche vero che una buona parte della casistica è da sempre, inevitabilmente, caratterizzata da una componente iniziale di improvvisazione e tentata autotutela da parte del soggetto coinvolto. Tutto ciò, sia ben chiaro, comprensibilmente: è naturale infatti, che il ritrovarsi d'improvviso dinanzi a risultanze diffamatorie o ad un uso non lecito dei propri dati, porti chiunque, di primo acchito, ad attivarsi in prima persona per una rimozione immediata di links e contenuti.

Purtroppo però, una tale estemporanea reattività può paradossalmente compromettere l'efficacia di ogni successivo da farsi -svolto o meno con l'ausilio di un avvocato- fino a rendere, in alcuni casi, seriamente compromessa la situazione nel lungo termine.

Certo, di errori se ne possono fare tanti, tantissimi, in presenza di contenuti da rimuovere, soprattutto se chi agisce per la rimozione del contenuto in questione (articolo, immagine, video, nominativo o altro che sia), muove in preda all'istinto, all'ansia da rimozione immediata, o peggio all'inesperienza.
Volendo entrare nel dettaglio, pertanto, e non è esagerazione dirlo, si potrebbero dedicare interi volumi all'argomento, ma, per ovvie ragioni, mi limiterò in questa sede a fornire un brevissima lista, un ABC di errori basilari, in cui sovente cade chi cerca di tutelare su Internet dati e reputazione propri o di un cliente.
Quanto segue, infatti, vale per i diretti interessati, ma anche per chi li assiste legalmente e magari non ha ancora una piena contezza delle dinamiche della Rete.


ERRORE N.1: MANCATA O ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE EFFETTIVE.

Se è vero che un soggetto possa ritenere di fondamentale importanza -per la propria reputazione- la rimozione del link (o meglio dell'URL) associato ad uno specifico contenuto, è di altrettanta fondamentale importanza comprendere anche come è strutturato e posizionato il medesimo contenuto tra le risultanze presenti in Rete, se è l'unico realmente raggiungibile (e lesivo) per l'interessato e in base a quali specifiche parole o argomenti compare in dati contesti, come i comuni motori di ricerca.
Nell'erronea convinzione di averlo circoscritto, diversamente, il contenuto in questione può essere stato già ripreso da altri siti e motori che magari non godono di elevati fattori di posizionamento (PageRank in primis) sul motore di riferimento principale, ossia Google, rimanendo apparentemente fuori dalle prime SERP e risalendo a lungo termine per fattori esterni.

Altrettanto erronea può risultare anche la collocazione del contenuto pregiudizievole: spesso si guarda ai contesti "derivati" di pubblicazione, quali, ad esempio, i social, i blog o i forum, senza guardare a quelli realmente indicizzati e maggiormente lesivi in cui era stato originariamente inserito il medesimo contenuto. Una circostanza che può tradursi in un danno irreparabile nel lungo termine: si pensi, ad esempio, ai video a sfondo sessuale diffusi senza il consenso dei soggetti ripresi. Filmati che, se non fermati subito nella diffusione, col passare delle ore diventano sempre più virali, finendo con l'essere riproposti o linkati da un numero sempre maggiore di forum, blog, pagine social, siti e sitarelli, e l'inevitabile conseguenza di rendere seriamente difficile -se non impossibile- accertare il contesto in cui il singolo video ha avuto il suo primo "upload" in Rete.


ERRORE N. 2: MANCATA O ERRONEA IDENTIFICAZIONE DELL'ESATTA STRINGA CHE COMPONE L'URL.

Altra circostanza da considerare in prima battuta, ad esempio, è quella concernente la stessa composizione dell'URL incriminato ai fini della agognata rimozione. Emblematico è il caso in cui un medesimo contenuto provenga da una stessa fonte (sito, forum, social, ecc.) ma sia associato a URL e quindi a links diversi. Tale circostanza si verifica principalmente a seguito di modifiche a livello software (patch, aggiornamenti o anche accessi abusivi) che intervengono nel tempo e coinvolgono il codice sorgente delle pagine Web o le regole di "rewriting" degli URL da parte del server, così da creare, per lo più involontariamente, duplicati degli indirizzi originari, che periodicamente ricompaiono in Rete.
Con l'ovvia conseguenza che due o più indirizzi potranno apparire identici, rinviare ad un medesimo contenuto di uno stesso sito, ma essere di fatto associati a links distinti in un motore di ricerca.
Per fare un esempio, supponiamo di aver ottenuto la rimozione di un contenuto da un motore di ricerca. L'URL oggetto di intervento si presentava nella forma:

http://www.sit oxxxxxxx.it/dir/filesxxx/19-hotvideo.htm l

stranamente, dopo qualche tempo, vediamo ricomparire lo stesso contenuto sul medesimo motore di ricerca, apparentemente identico a quello già rimosso, ma nella forma molto simile:

http://www.si toxxxxxxx.it/dir/filesxxx/19-hotvideo--. html

Entrambi i links puntano alla stessa pagina ma vengono percepiti da un motore di ricerca come contenuti distinti. Questo perché quel che realmente cambia è la stringa che compone l'intero URL: difatti l'indirizzo associato al link n.2 si differenzia dal primo, come si può notare da una più attenta disamina, per 2 soli caratteri apparentemente insignificanti, ossia quei due trattini "--" posti prima dell'estensione ".html". Un'aggiunta neanche percepibile alla vista senza la dovuta attenzione, ma dagli effetti sicuramente frustranti se non deflagranti, ove posti in relazione a possibili iter giudiziari che l'interessato ha dovuto intraprendere per ottenere la rimozione del link n.1.


ERRORE N. 3: MANCATA O ERRONEA INDIVIDUAZIONE DELLA FONTE, DEI SERVER E DELL'ISP COINVOLTO.

Non da meno è sempre bene procedere in modalità chirurgica nella individuazione della fonte della pagina o del contenuto da voler rimuovere, comprendendo con ciò anche la disamina dell'ISP di turno, del luogo in cui sono ubicati i servers e della giurisdizione coinvolta.
Si è infatti già accennato all'importanza di poter focalizzare con esattezza il contesto (blog, sito, forum, ecc.), ossia la fonte, in cui stato inserito originariamente il contenuto pregiudizievole. Analogamente è bene prestare attenzione alla genuinità del trinomio "link-URL-fonte", non mancando casi in cui, un dato contenuto indicizzato tra le SERP di un motore di ricerca, conduca, ingannevolamente, ad una pagina di destinazione (fonte) diversa da quella voluta o visualizzata nelle medesime SERP: si pensi all'uso di redirect, iframe, javascript, ma anche a ipotesi di DNS cache poisoning, ecc.

Di non minore importanza è poi la "geolocalizzazione" dei server e dell'ISP coinvolto. Un aspetto che assume un ruolo determinante in quelle ipotesi particolarmente "pericolose" di diffamazione: mi riferisco, nella specie, a quei casi di diffamazione premeditata e continuata con estremo accanimento, in cui la matrice è di natura fortemente emotiva (se non ossessiva) o economica, e gli autori -il più delle volte concordando strategie con l'ausilio nel "dark web"- agiscono col solo fine di marchiare a vita o distruggere letteralmente la reputazione di un soggetto, privato o commerciale che sia. Dinamiche di fonte alle quali -spiace doverlo ammettere- l'attività degli inquirenti incontra dei seri limiti operativi e un qualsiasi percorso di tutela legale, civile o penale, nazionale o internazionale, diventa inutile.
Complici di ciò, da un lato la struttura e le caratteristiche tecniche passate e presenti di Internet, dall'altro l'ubicazione dei server (nei quali sono conservati i database e le informazioni incriminate) in Stati di fatto "garantisti" per chi persegue finalità illecite. Paesi sottratti a convenzioni internazionali e al facile espletamente di rogatorie internazionali, civili e penali.
In questi casi, a onor del vero, esistono comunque delle esigue chances di successo per la rimozione del contenuto lesivo, ma il modus operandi è di diversa natura e muove su un binario totalmente strategico, informatico e stragiudiziale.

Alla luce di quanto descritto, è facile comprendere come spesso vengano intrapresi, anche dagli addetti ai lavori, percorsi di tutela giurisdizionale o amministrativa (Garante della Privacy su tutti) in realtà errati o precari, confondendo già in partenza il concetto di diritto all'oblio con quello di diffamazione su Internet, di rimozione con quello di oscuramento di un contenuto. Con la facile illusione che, la soppressione di un dato URL da motori di ricerca, social networks o altri contesti popolari, segni la fine di ogni problema e l'inizio di una "nuova reputazione" per l'interessato. Quando in realtà, altro non è che la vittoria di una sola battaglia, in una guerra iniziata nel modo sbagliato.

Avv. Rocco Gianluca Massa



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